Modifiche ai termini di invio della fattura elettronica per regime forfettario
Fattura elettronica in regime forfettario:
dal 1° ottobre 2022 ritornano i termini ordinari di invio delle fatture allo SDI e le sanzioni
A partire dal mese di ottobre 2022, la fatturazione elettronica per i regimi Forfettari esentati dal 1 gennaio 2019 incomincia ad entrare nel vivo della sua applicazione.
Il 1° ottobre 2022 rappresenta un punto di svolta per i contribuenti in regimi forfetario e di vantaggio: termina infatti la possibilità di emettere la fattura entro la fine del mese successivo per tutte quelle transazioni avvenute durante il terzo trimestre del 2022, quindi per quelle operazioni avvenute durante i mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
Il DL 30 aprile 2022, n. 36 prevedeva all’articolo 18 c.3 una sospensiva delle sanzioni previste dal Dlgs n.471 del 18 dicembre 1997 per i soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Proviamo ad effettuare alcune simulazioni dei termini di emissione delle fatture elettroniche per i contribuenti coinvolti.
Se il contribuente:
- effettuava un’operazione in un qualsiasi giorno di luglio del 2022, doveva necessariamente emettere fattura entro il 31 agosto 2022;
- effettuava un’operazione in un qualsiasi giorno di agosto del 2022, aveva tempo fino al 30 settembre per emettere la fattura;
- effettuava un’operazione in un qualsiasi giorno di settembre del 2022, aveva tempo fino al 31 ottobre per emettere la fattura
Terminato questo periodo “di grazia”, si ritorna alle regole previgenti e conseguentement, per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2022, vigono nuovamente le scadenze ordinarie previste dall’art 21 C.4 del DPR IVA 633/72.
A norma di tale articolo, la fattura deve essere emessa entro il 12° giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione, che coincide con il momento di consegna/spedizione dei beni o, per le prestazioni di servizi, con il momento di pagamento del corrispettivo (articolo 6 del Dpr 633/1972).
Bisogna prestare attenzione al cambio di scadenze in quanto una fattura per un’operazione effettuata prima di ottobre 2022 (esempio settembre 2022) potrebbe avere scadenza di trasmissione successiva ad una effettuata dopo il 1° ottobre 2022.
Per esempio: per un contribuente forfettario che ha consegnato un bene o incassato un pagamento in data 10 settembre, la fattura poteva essere emessa entro il 31 ottobre 2022 (entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione) anziché il 22 settembre 2022.
Per un’altra operazione successiva di un paio di giorni (dal 1° ottobre 2022), ad esempio il 2 ottobre, la fattura andrà emessa nei termini ordinari (entro 12 giorni) dunque entro il 14 di ottobre 2022.
Se non si rispettano le scadenze dell’articolo 21 C.4 del DPR D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per l’emissione delle fatture, è possibile incorrere in sanzioni amministrative di un discreto rilievo, ovvero tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Si applica invece una sanzione amministrativa tra 250 e 2.000 euro se la violazione non è rilevante per la determinazione del reddito.
A supporto delle attività dei contribuenti, continuano le promozioni sui portali di fatturazione elettronica del gruppo Dylog: Qui Fattura e Bit&Impresa.
Bit&Impresa è offerto gratuitamente nella versione “Regime forfetario” per 12 mesi. Inoltre, sono stati prorogati fino a fine dicembre gli sconti e i prezzi agevolati per i piani di Qui fattura in scadenza al 30 settembre.
Entrambi questi prodotti permettono di emettere le fatture in tutta semplicità e di adempiere alla normativa fiscale velocemente.