Fattura elettronica forfettari: le regole per l’estero
Scopri le nuove disposizioni per la fattura elettronica forfettari
La Fattura elettronica forfettari per l’estero è giunti ad un nuovo capitolo riguardante l’obbligo di fatturazione elettronica B2B in Italia: anche i contribuenti aderenti al regime forfettario, di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche dovranno emettere le fatture elettroniche nel caso in cui i loro ricavi o i loro compensi superino il limite di 25.000 euro. Vista la partenza ravvicinata, è auspicabile che questi soggetti inizino a metter mano ai software che permettono la gestione di questo particolare tipo di adempimento, in particolare per quanto riguarda i codici natura.
Fino ad ora, solo alcuni contribuenti in regime forfettario e di vantaggio hanno esplorato volontariamente la fattura elettronica per le operazioni verso i contribuenti privati. Verso la PA, si ricorda l’obbligo in essere per tutti.
Per quanto riguarda le transazioni attive, l’Iva non è addebitata dal contribuente forfettario e all’interno della fattura cartacea sono presenti i riferimenti normativi che indicano l’applicazione del regime agevolato (Art. 1 co. 54-89 L.190/14).
In caso di emissione di fattura elettronica, il regime fiscale (RF19) deve essere impostato ed indicato nel documento XML con dicitura e riferimento alla norma. Il codice natura in questo caso è l’N 2.2 “Operazioni non soggette – altri casi”. Queste informazioni sono disponibili nella documentazione apposita fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Maggiore attenzione deve essere necessariamente riposta per le operazioni verso gli operatori non residenti.
Le disposizioni applicate sono definite in maniera puntuale dalla legge 190/2014 comma 58. Le regole ordinarie previste dagli articoli 7-ter e seguenti del DPR 633/72 si applicano alle prestazioni di servizi o cessioni di beni rese verso soggetti non residenti. La circolare 10/E del 2016 determina che le operazioni verso un soggetto passivo di imposta stabilito in altro paese UE devono essere fatturate senza l’addebito di imposta (DPR 633/72 articolo 7-ter) e riportate all’interno dell’elenco INTRASTAT.
Secondo queste disposizioni, il contribuente in regime forfettario o di vantaggio dovrebbe non indicare la dicitura consueta per ottemperare alle regole previste per l’articolo 21 comma 6 del decreto IVA. Quindi, per la fatturazione elettronica, non bisogna indicare il codice N2.2 ma il codice N2.1 – Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72 aggiungendo l’indicazione “inversione contabile”. In caso di committente extra UE, al posto di “inversione contabile” bisogna riportare “operazione non soggetta”. Resta sempre necessario riportare l’indicazione del regime fiscale RF19 all’interno del documento XML.
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